{"id":18068,"date":"2025-10-30T10:24:08","date_gmt":"2025-10-30T10:24:08","guid":{"rendered":"https:\/\/belzuz.com\/?p=18068"},"modified":"2025-10-30T10:24:08","modified_gmt":"2025-10-30T10:24:08","slug":"luso-illecito-dei-sistemi-di-intelligenza-artificiale-ia-per-la-creazione-e-diffusione-di-contenuti-falsificati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/belzuz.com\/en\/luso-illecito-dei-sistemi-di-intelligenza-artificiale-ia-per-la-creazione-e-diffusione-di-contenuti-falsificati\/","title":{"rendered":"L&#8217;uso illecito dei sistemi di intelligenza artificiale (IA) per la creazione e diffusione di contenuti falsificati"},"content":{"rendered":"<p>Il legislatore italiano ha introdotto una novit\u00e0 importante nel Codice Penale: il nuovo reato di uso illecito dell\u2019intelligenza artificiale. Si tratta di una norma che nasce dall\u2019esigenza di proteggere l\u2019identit\u00e0 e la reputazione delle persone in un\u2019epoca in cui la tecnologia consente di creare, in pochi secondi, immagini, video e voci artificiali praticamente indistinguibili dal reale. Con la Legge n. 132 del 2025, entrata in vigore il 10 ottobre, \u00e8 stato inserito l\u2019articolo 612-quater nel Codice Penale, che punisce chi, senza il consenso della persona rappresentata, realizza o diffonde contenuti falsificati o alterati attraverso sistemi di intelligenza artificiale, qualora tali contenuti siano idonei a trarre in inganno e a provocare un danno alla vittima. La pena prevista va da uno a cinque anni di reclusione, con aggravanti se la vittima \u00e8 minore o se il materiale viene diffuso in rete con ampia visibilit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Art. 612-quater. (Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale): <\/strong><\/p>\n<p><strong>\u201c<\/strong><em>Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l\u2019impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinit\u00e0, \u00e8 punito con la reclusione da uno a cinque anni. <\/em><\/p>\n<p><em>Il delitto \u00e8 punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d\u2019ufficio se il fatto \u00e8 connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d\u2019ufficio ovvero se \u00e8 commesso nei confronti di persona incapace, per et\u00e0 o per infermit\u00e0, o di una pubblica autorit\u00e0 a causa delle funzioni esercitate<\/em>\u201d<\/p>\n<p>La norma si concentra soprattutto sul fenomeno dei cosiddetti deepfake, cio\u00e8 contenuti digitali creati con software di intelligenza artificiale che possono riprodurre fedelmente l\u2019aspetto o la voce di una persona. Ad esempio: il video in cui un individuo appare dire o fare qualcosa che in realt\u00e0 non ha mai detto o fatto. una persona che pronuncia dichiarazioni false oppure coinvolto in una scena compromettente. In tutti questi casi, se manca il consenso della persona e si produce un danno alla sua immagine, si configura il nuovo reato. Anche la semplice diffusione di tali materiali, ad esempio attraverso social network o gruppi di messaggistica, pu\u00f2 comportare responsabilit\u00e0 penale, poich\u00e9 la legge punisce non solo chi crea, ma anche chi diffonde consapevolmente contenuti generati con l\u2019intelligenza artificiale.<\/p>\n<p>Il legislatore, tuttavia, non intende criminalizzare l\u2019uso dell\u2019intelligenza artificiale in s\u00e9. L\u2019obiettivo non \u00e8 ostacolare l\u2019innovazione, ma distinguere tra uso legittimo e uso ingannevole della tecnologia. Rimangono quindi esclusi i contenuti dichiaratamente satirici o parodistici, le opere artistiche o divulgative che non inducono in errore e i materiali prodotti con il consenso degli interessati. Ci\u00f2 che fa scattare la sanzione penale \u00e8 la combinazione di tre elementi: l\u2019alterazione o generazione artificiale dell\u2019immagine o della voce, la mancanza di consenso e la produzione di un danno concreto o potenziale alla persona rappresentata.<\/p>\n<p>La nuova legge segna un passo avanti importante nel diritto penale digitale. Fino a oggi, chi subiva la diffusione di un deepfake poteva solo ricorrere a norme generiche, come la diffamazione o la violazione della privacy, spesso inadeguate a tutelare efficacemente la vittima. Oggi, invece, l\u2019uso scorretto dell\u2019intelligenza artificiale viene riconosciuto come un comportamento autonomamente offensivo, capace di minare la fiducia pubblica nelle immagini, nelle voci e nelle informazioni che circolano online.<\/p>\n<p>Allo stesso tempo, la Legge 132\/2025 ha anche introdotto una nuova circostanza aggravante comune all&#8217;art. 61, n. 11-decies, c.p. Cit. 1. Questa si applica quando un reato \u00e8 commesso \u201cmediante l&#8217;impiego di sistemi di intelligenza artificiale\u201d che costituiscano un \u201cmezzo insidioso\u201d o che abbiano ostacolato la difesa o aggravato le conseguenze del reato.<\/p>\n<p>Quindi la norma assume una notevole rilevanza pratica. Per i cittadini, diventa fondamentale prestare attenzione a ci\u00f2 che si crea o si condivide: anche un \u201cscherzo\u201d basato su un video alterato con l\u2019intelligenza artificiale potrebbe trasformarsi in un reato se causa danno a qualcuno. Per le imprese e i professionisti che utilizzano strumenti di intelligenza artificiale, si apre l\u2019esigenza di rivedere le proprie politiche di comunicazione, marketing e gestione dei dati, assicurandosi che i contenuti generati rispettino la normativa e il consenso delle persone coinvolte. Per chi invece \u00e8 vittima di tali condotte la nuova norma offre una tutela immediata e specifica: si potr\u00e0 presentare querela e chiedere non solo la rimozione dei contenuti, ma anche un risarcimento del danno morale ed economico.<\/p>\n<p>In definitiva, l\u2019introduzione del reato di uso illecito dell\u2019intelligenza artificiale rappresenta una risposta moderna a una minaccia altrettanto moderna.<\/p>\n<p>Rimangono aperti alcuni punti critici tra i quali, ad esempio, il confine tra la nuova fattispecie di reato e l\u2019esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti di manifestazione del pensiero, critica e satira. Vedremo in futuro quale sar\u00e0 l\u2019interpretazione che fornir\u00e0 la giurisprudenza in merito.<\/p>\n<p>L\u2019IA \u00e8 uno strumento straordinario, ma un suo utilizzo consapevolmente sbagliato pu\u00f2 diventare un\u2019arma di manipolazione e disinformazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>***<\/strong><\/p>\n<p><strong>Il presente contributo ha carattere meramente divulgativo e non costituisce, in alcun modo, attivit\u00e0 di consulenza legale<\/strong> nei confronti dei terzi fruitori. La corretta applicazione delle norme richiede infatti un&#8217;analisi specifica da parte di un professionista, alla luce del caso concreto. <strong>I professionisti di BDC \u2013 Studio Legale dispongono delle competenze necessarie e sono disponibili a fornire consulenza e assistenza legale nella materia di cui alla presente trattazione.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il legislatore italiano ha introdotto una novit\u00e0 importante nel Codice Penale: il nuovo reato di uso illecito dell\u2019intelligenza artificiale. Si tratta di una norma che nasce dall\u2019esigenza di proteggere l\u2019identit\u00e0 e la reputazione delle persone in un\u2019epoca in cui la tecnologia consente di creare, in pochi secondi, immagini, video e voci artificiali praticamente indistinguibili dal [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":431,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[515],"tags":[],"area-de-practica":[],"cargo":[],"cargo-filtro":[],"idioma":[],"localizacion":[],"publicaciones":[],"idioma-publicacion":[],"idiomas":[],"class_list":["post-18068","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-colaboracion-bdc-studio-legale"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/belzuz.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18068","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/belzuz.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/belzuz.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/belzuz.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/belzuz.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18068"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/belzuz.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18068\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/belzuz.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/431"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/belzuz.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18068"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/belzuz.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18068"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/belzuz.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18068"},{"taxonomy":"area-de-practica","embeddable":true,"href":"https:\/\/belzuz.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/area-de-practica?post=18068"},{"taxonomy":"cargo","embeddable":true,"href":"https:\/\/belzuz.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/cargo?post=18068"},{"taxonomy":"cargo-filtro","embeddable":true,"href":"https:\/\/belzuz.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/cargo-filtro?post=18068"},{"taxonomy":"idioma","embeddable":true,"href":"https:\/\/belzuz.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/idioma?post=18068"},{"taxonomy":"localizacion","embeddable":true,"href":"https:\/\/belzuz.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/localizacion?post=18068"},{"taxonomy":"publicaciones","embeddable":true,"href":"https:\/\/belzuz.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/publicaciones?post=18068"},{"taxonomy":"idioma-publicacion","embeddable":true,"href":"https:\/\/belzuz.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/idioma-publicacion?post=18068"},{"taxonomy":"idiomas","embeddable":true,"href":"https:\/\/belzuz.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/idiomas?post=18068"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}