Art. 816 septies del codice di procedura civile italiano: anticipazione delle spese nel procedimento arbitrale

Il quadro normativo.

L’art. “816‑septies c.p.c.” disciplina il diritto degli arbitri a ottenere la preventiva anticipazione delle spese prevedibili del procedimento arbitrale.
La norma stabilisce che: Gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili, determinandone l’ammontare e la ripartizione tra le parti, salvo diverso accordo.

Tuttavia è bene precisare che la volontà di subordinare la prosecuzione del procedimento al pagamento anticipato delle spese prevedibili deve essere chiaro ed espresso infatti:  “Tale previsione, certamente dettata a tutela degli arbitri e fondata sui doveri di collaborazione scaturenti dal rapporto di mandato, non appare ricollegabile a una mera richiesta degli arbitri stessi, essendo necessaria – come ben evidenzia il termine “subordinare” utilizzato dal legislatore – una specifica manifestazione della volontà di condizionare la prosecuzione del procedimento al versamento delle somme dovute a titolo di anticipazione delle spese prevedibili”  (Cass. 11.9.2015, n. 17956). 

  1. Chi deve anticipare le spese

La norma prevede tre ipotesi:

    1. Pagamento regolare: ciascuna parte versa la propria quota.
    2. Inadempimento di una parte: “Se una delle parti non vi provvede, l’altra può anticipare l’intero importo.
    3. Inadempimento di entrambe: “Se nessuna delle parti provvede, la convenzione di arbitrato perde efficacia relativamente alla controversia.” 
  1. Cosa si intende per spese prevedibili.

L’art. “816‑septies c.p.c.” riguarda solo le spese prevedibili, non gli onorari/compensi degli arbitri.

Rientrano nelle spese prevedibili: spese di segreteria; costi di eventuali consulenti tecnici; spese vive (trasferte, logistica); esborsi necessari al funzionamento dell’arbitrato.

Sono esclusi: gli onorari degli arbitri, perché disciplinati dall’art. “814 c.p.c.” e non anticipabili con la stessa procedura; l’imposta di registro sul lodo.

Per gli arbitrati in materia di appalti pubblici si applica l’art. 241, comma 11, d.lgs. 163/2006”, che impone il contributo dell’1‰ del valore della controversia.

In merito la giurisprudenza osserva: “Per completezza di esposizione vale bene precisare che – come del resto osservato da gran parte della dottrina – il riferimento alle “spese prevedibili” non riguarda anche gli onorari, ove solo si consideri che nell’art. 814 cod. proc. civ. è ben evidenziata la distinzione fra spese ed onorari, ragion per cui l’omessa indicazione di questi ultimi nell’art. 816-septies cod. proc. civ. non può considerarsi priva di significato” (Cass. 11.9.2015, n. 17956). 

  1. Come gli arbitri determinano le anticipazioni

Gli arbitri devono: indicare l’importo delle spese; ripartirlo tra le parti; fissare un termine essenziale per il pagamento.

La norma prevede inoltre che: Gli arbitri possono assegnare un termine essenziale per l’adempimento.

La quantificazione deve tuttavia rispettare criteri di ragionevolezza e obiettività. Il provvedimento di anticipazione delle spese può essere modificato o revocato nel lodo. Se l’importo richiesto è eccessivo, le parti possono chiedere la sostituzione degli arbitri ai sensi dell’art. “813‑bis c.p.c.”. 

  1. Conseguenze del mancato pagamento

    1. Sospensione del procedimento

Gli arbitri possono sospendere l’attività fino al pagamento.

    1. Inefficacia della convenzione arbitrale

Se il termine essenziale scade senza pagamento: “La convenzione di arbitrato perde efficacia relativamente al procedimento instaurato.”

In tal senso la giurisprudenza ha affermato: “In tema di arbitrato rituale, nel caso di subordinazione, da parte degli arbitri, della prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili, il mancato versamento del fondo spese nel termine fissato determina “ipso iure”, ex art. 816 septies c.p.c., lo scioglimento del vincolo derivante dalla convenzione di arbitrato, limitatamente alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale, non necessitando alcuna dichiarazione in tal senso degli arbitri. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO ROMA, 24/11/2017) (Cass. 2.2.2022, n. 3259).

    1. Lodo di rito

Gli arbitri possono emettere un lodo che accerta l’inefficacia della convenzione e chiedere la liquidazione del compenso per l’attività svolta ai sensi dell’art. “814 c.p.c.”. 

  1. Rimedi per le parti

Le parti possono: chiedere la sostituzione degli arbitri ex art. “813‑bis c.p.c.” se ritengono eccessive le anticipazioni; impugnare il lodo per ottenere il risarcimento dei danni in caso di abusi nella quantificazione, ai sensi dell’art. “813‑ter c.p.c.”; evitare la paralisi del procedimento anticipando anche la quota della controparte.

Ne consegue che, a fronte dell’esorbitanza e dell’illegittimità della richiesta, nonché del principio secondo cui non è consentito agli arbitri procedere alla liquidazione del proprio compenso, che, ove espressa, funge da mera proposta (Cass., 23 giugno 2008, n. 17034), la corte territoriale ben ha rilevato l’inefficacia, per i fini che qui interessano, delle anticipazioni richieste (pacificamente riferite anche a compensi), per altro riconoscendo alle parti, in virtù del principio di buona fede nell’esecuzione dei contratti e nella previsione contenuta nell’art. 1460 cod. civ., di contestare la congruità delle somme richieste dagli arbitri. Rimane assorbita, in virtù di quanto rilevato, ogni questione circa le conseguenze del mancato versamento delle somme richieste” (Cass. 11.9.2015, n. 17956). 

Conclusione

L’art. “816‑septies c.p.c.” è una norma centrale nel sistema arbitrale: tutela gli arbitri garantendo la copertura delle spese necessarie, ma al tempo stesso offre alle parti strumenti di controllo e rimedi contro eventuali abusi.
Il mancato pagamento delle anticipazioni determina una cessazione parziale degli effetti della convenzione arbitrale, con arresto del procedimento.

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Il presente contributo ha esclusivamente finalità divulgative e non costituisce in alcun modo attività di consulenza legale rivolta a terzi. La corretta applicazione delle norme richiede un’analisi approfondita e specifica, da parte di un professionista qualificato, in relazione al caso concreto.

È consentita la riproduzione e/o diffusione del presente testo esclusivamente con la citazione della fonte: Avv. Giulio Corsini – BDC Studio Legale.

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