Il quadro normativo.
Lâart. â816âsepties c.p.c.â disciplina il diritto degli arbitri a ottenere la preventiva anticipazione delle spese prevedibili del procedimento arbitrale.
La norma stabilisce che: âGli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili, determinandone lâammontare e la ripartizione tra le parti, salvo diverso accordo.â
Tuttavia Ăš bene precisare che la volontĂ di subordinare la prosecuzione del procedimento al pagamento anticipato delle spese prevedibili deve essere chiaro ed espresso infatti: âTale previsione, certamente dettata a tutela degli arbitri e fondata sui doveri di collaborazione scaturenti dal rapporto di mandato, non appare ricollegabile a una mera richiesta degli arbitri stessi, essendo necessaria – come ben evidenzia il termine “subordinare” utilizzato dal legislatore – una specifica manifestazione della volontĂ di condizionare la prosecuzione del procedimento al versamento delle somme dovute a titolo di anticipazione delle spese prevedibiliâ (Cass. 11.9.2015, n. 17956).Â
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Chi deve anticipare le spese
La norma prevede tre ipotesi:
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- Pagamento regolare: ciascuna parte versa la propria quota.
- Inadempimento di una parte: âSe una delle parti non vi provvede, lâaltra puĂČ anticipare lâintero importo.â
- Inadempimento di entrambe: âSe nessuna delle parti provvede, la convenzione di arbitrato perde efficacia relativamente alla controversia.âÂ
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Cosa si intende per spese prevedibili.
Lâart. â816âsepties c.p.c.â riguarda solo le spese prevedibili, non gli onorari/compensi degli arbitri.
Rientrano nelle spese prevedibili: spese di segreteria; costi di eventuali consulenti tecnici; spese vive (trasferte, logistica); esborsi necessari al funzionamento dellâarbitrato.
Sono esclusi: gli onorari degli arbitri, perchĂ© disciplinati dallâart. â814 c.p.c.â e non anticipabili con la stessa procedura; lâimposta di registro sul lodo.
Per gli arbitrati in materia di appalti pubblici si applica lâart. â241, comma 11, d.lgs. 163/2006â, che impone il contributo dellâ1â° del valore della controversia.
In merito la giurisprudenza osserva: âPer completezza di esposizione vale bene precisare che – come del resto osservato da gran parte della dottrina – il riferimento alle “spese prevedibili” non riguarda anche gli onorari, ove solo si consideri che nell’art. 814 cod. proc. civ. Ăš ben evidenziata la distinzione fra spese ed onorari, ragion per cui l’omessa indicazione di questi ultimi nell’art. 816-septies cod. proc. civ. non puĂČ considerarsi priva di significatoâ (Cass. 11.9.2015, n. 17956).Â
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Come gli arbitri determinano le anticipazioni
Gli arbitri devono: indicare lâimporto delle spese; ripartirlo tra le parti; fissare un termine essenziale per il pagamento.
La norma prevede inoltre che: âGli arbitri possono assegnare un termine essenziale per lâadempimento.â
La quantificazione deve tuttavia rispettare criteri di ragionevolezza e obiettivitĂ . Il provvedimento di anticipazione delle spese puĂČ essere modificato o revocato nel lodo. Se lâimporto richiesto Ăš eccessivo, le parti possono chiedere la sostituzione degli arbitri ai sensi dellâart. â813âbis c.p.c.â.Â
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Conseguenze del mancato pagamento
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- Sospensione del procedimento
Gli arbitri possono sospendere lâattivitĂ fino al pagamento.
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- Inefficacia della convenzione arbitrale
Se il termine essenziale scade senza pagamento: âLa convenzione di arbitrato perde efficacia relativamente al procedimento instaurato.â
In tal senso la giurisprudenza ha affermato: âIn tema di arbitrato rituale, nel caso di subordinazione, da parte degli arbitri, della prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili, il mancato versamento del fondo spese nel termine fissato determina “ipso iure”, ex art. 816 septies c.p.c., lo scioglimento del vincolo derivante dalla convenzione di arbitrato, limitatamente alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale, non necessitando alcuna dichiarazione in tal senso degli arbitri. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO ROMA, 24/11/2017) (Cass. 2.2.2022, n. 3259).
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- Lodo di rito
Gli arbitri possono emettere un lodo che accerta lâinefficacia della convenzione e chiedere la liquidazione del compenso per lâattivitĂ svolta ai sensi dellâart. â814 c.p.c.â.Â
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Rimedi per le parti
Le parti possono: chiedere la sostituzione degli arbitri ex art. â813âbis c.p.c.â se ritengono eccessive le anticipazioni; impugnare il lodo per ottenere il risarcimento dei danni in caso di abusi nella quantificazione, ai sensi dellâart. â813âter c.p.c.â; evitare la paralisi del procedimento anticipando anche la quota della controparte.
âNe consegue che, a fronte dell’esorbitanza e dell’illegittimitĂ della richiesta, nonchĂ© del principio secondo cui non Ăš consentito agli arbitri procedere alla liquidazione del proprio compenso, che, ove espressa, funge da mera proposta (Cass., 23 giugno 2008, n. 17034), la corte territoriale ben ha rilevato l’inefficacia, per i fini che qui interessano, delle anticipazioni richieste (pacificamente riferite anche a compensi), per altro riconoscendo alle parti, in virtĂč del principio di buona fede nell’esecuzione dei contratti e nella previsione contenuta nell’art. 1460 cod. civ., di contestare la congruitĂ delle somme richieste dagli arbitri. Rimane assorbita, in virtĂč di quanto rilevato, ogni questione circa le conseguenze del mancato versamento delle somme richiesteâ (Cass. 11.9.2015, n. 17956).Â
Conclusione
Lâart. â816âsepties c.p.c.â Ăš una norma centrale nel sistema arbitrale: tutela gli arbitri garantendo la copertura delle spese necessarie, ma al tempo stesso offre alle parti strumenti di controllo e rimedi contro eventuali abusi.
Il mancato pagamento delle anticipazioni determina una cessazione parziale degli effetti della convenzione arbitrale, con arresto del procedimento.
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